Condominio:
l’apertura di una porta in una parte comune non esige l’approvazione dei condomini
di Andrea Scotto
– Sommario
- La massima;
- La posizione della Cassazione in sintesi.
– La massima:
Cass. Civ. sez. VI – 25/01/2018, n. 1849:
L’apertura di una porta in una parte comune per accedere a un’unità immobiliare in proprietà esclusiva non esige l’approvazione all’unanimità dei condomini.
La posizione della Cassazione in sintesi
Secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte nella succitata sentenza, in tema di comunione ciascun comproprietario ha diritto di trarre dal bene comune un’utilità maggiore e più intensa da quella tratta eventualmente in concreto dagli altri comproprietari, purché non ne venga alterata la destinazione o compromesso il diritto al pari uso, e senza che tale uso più intenso sconfini nell’esercizio di una vera e propria servitù.
A fronte di quanto sopra – precisa la medesima Cassazione – deve ritenersi che l’apertura di una porta in una parte comune per mettere in comunicazione con il vano scale un’unità immobiliare in proprietà esclusiva di un condomino, rientra pur sempre nell’ambito di un concetto di uso (più intenso) del bene comune, e non esige, per l’effetto, l’approvazione all’unanimità dei condomini, né determina alcuna costituzione di servitù.